Modello 730 - Caf Gussone

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Modello 730
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il modello Redditi PF.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).
Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati) ed è sufficiente che, anche uno solo dei due abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.
Scadenza per la presentazione del modello 730
La scadenza 730, ovvero la data entro cui deve avvenire la presentazione 730, è il:
30 settembre a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Correzioni
In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:
  • un modello 730 rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • un modello Redditi PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:

  • il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;
  • il 30 novembre per il modello Redditi PF 2021;
  • il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998).
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